sabato 16 gennaio 2010

Ambiente e partecipazione: il nuovo regolamento EMAS

A proposito del nuovo regolamento EMAS di cui Francesco Baldoni ha scritto nel suo post, e senza alcuna pretesa di esaustività, propongo qualche riflessione sull'aspetto partecipativo di questo strumento, aspetto molto spesso, e a torto, poco considerato.

EMAS, in quanto strumento importante del piano d'azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile” è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate. Art. 1 - Disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 Novembre 2009.

Sarebbe di per sé sufficiente ad esaurire il tema oggetto di questo post: ambiente e partecipazione. Tuttavia, chi volesse capire meglio consideri che:

Un'organizzazione è un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione... pubblica o privata...che abbia una sua struttura funzionale e amministrativa (Art. 2 c21).

Un sistema di gestione ambientale è la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali (Art.2 c13).

L'offerta di informazioni avviene attraverso la dichiarazione ambientale, informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un'organizzazione: a) struttura e attività b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale c) aspetti e impatti ambientali d) programma, obiettivi e traguardi ambientali e) prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente...(Art. 2 c18) Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e specificano il modo in cui ne garantiscono l'accesso al pubblico (Art. 6 c3).

Il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale: l'organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali...

Dialogo aperto con il pubblico: Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico e le altre parti interessate. L'apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi. Questi fattori sono inoltre importanti per l'organizzazione perchè creano un rapporto di fiducia con le parti interessate.

Stiamo quindi dicendo che si tratta di uno straordinario strumento per le imprese e le amministrazioni pubbliche per garantire a sé e agli aventi interesse il rispetto della normativa ambientale e perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: come dire un metodo straordinario di prevenzione e gestione dei conflitti ambientali.

domenica 10 gennaio 2010

E' nato il nuovo EMAS!

Buon anno a tutti e già che ci siamo, tanti auguri per l’applicazione del nuovo Regolamento EMAS. Infatti dal 12/01/2010 il “vecchio” Reg.761/01 va in pensione e viene sostituito dal Reg.1221/09 (pubblicato in GUCE il 22/12/09).

Effettivamente i tempi di adeguamento sono praticamente inesistenti e questo fatto può cogliere in contropiede chiunque.

Consiglio di leggere con attenzione il Regolamento 1221/09 e capire quali siano le migliorie e le novità introdotte: le differenze sono numerose (basti pensare che dal 11/01/10 sono abrogati il Reg. 761/01 e la Decisione 681/01 e che di conseguenza anche le Raccomandazioni 680/01 e 532/2003) ma non tutte hanno la stessa portata.

Ci vorrà tempo, analisi e riflessioni interne e fra le parti, incluso le fondamentali indicazioni che Comitato EMAS e ISPRA forniranno ai Verificatori, per avere la massima certezza di quelle che siano le reali e complete ricadute di questa nuovo Regolamento.

Mi permetto di sottolineare che la novità maggiore è contenuta nell’Allegato IV e riguardano la Dichiarazione Ambientale (che deve essere in formato elettronico o cartaceo) che deve includere gli INDICATORI CHIAVE (inseriti obbligatoriamente) oltre ad ALTRI INDICATORI PERTINENTI di prestazioni ambientali più specifici ai singoli settori di attività.


Gli INDICATORI CHIAVE
sono:
  • efficienza energetica, inteso come “consumo totale diretto di energia” espresso in MWh o GJ;

  • efficienza dei materiali, inteso come “flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati” (esclusi i vettori di energia e l’acqua) espresso in tonnellate;

  • acqua, inteso come “consumo idrico totale annuo” espresso in m3;

  • rifiuti, inteso sia come “produzione totale annua di rifiuti” suddivisa per tipo, espresso in tonnellate sia come “produzione totale annua di rifiuti pericolosi”, espressa in Kg o in tonnellate;

  • biodiversità, inteso come “utilizzo del terreno” espresso in m2 di superficie edificata;

  • emissioni, inteso sia come “emissioni totali annue di gas serra” tra cui almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFCe SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente sia come “emissioni annuali totali nell’atmosfera” tra cui almeno le emissioni di SO2, NOx e PM, espresse in Kg o tonnellate.

Va puntualizzato che l’indicatore richiesto in DA è di tipo “normalizzato”, derivante cioè dal rapporto fra un indicatore di prestazione ambientale (vedi sopra) con un indicatore di produzione totale annuo dell’organizzazione, che dipende dal tipo di attività svolta:

    1. se si tratta di produzione industriale, allora è necessario ricorrere al “valore aggiunto totale annuale lordo”, espresso in milioni di euro (Mio EUR) o “alla produzione fisica totale annua”, espressa in tonnellate, le organizzazioni di piccole dimensioni ricorrono invece al “fatturato totale annuo” o al “numero di addetti”;

    2. se si tratta di servizi/amministrazione allora si ricorre alla dimensione dell’organizzazione stessa, espressa in “numero di addetti”.

Infine, le organizzazioni possono utilizzare anche altri indicatori per esprimere la propria produzione totale annua.

La domanda che ci dobbiamo poi porre è: dati i nuovi indicatori che l’organizzazione avrà provveduto a inserire in DA, siamo certi che essi siano adeguatamente inseriti nel SGA e gestiti con uguale attenzione e affidabilità?

Buon lavoro a tutti,

Francesco Baldoni